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Sez. L, Sentenza n. 6381 del 22/07/1987 (Rv. 454655 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - DOCUMENTI - PRODUZIONE - PREVIA INDICAZIONE NEL RICORSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454655-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - DOCUMENTI - PRODUZIONE - PREVIA INDICAZIONE NEL RICORSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel nuovo rito del lavoro, in relazione alla tipicità della sua strutturazione, la rigidità del sistema delle preclusioni risulta temperata dal tendenziale principio di ricerca della verità reale per modo che, come in primo grado l'attività istruttoria può essere disposta superando anche le preclusioni (ex artt. 414, 416 cod. proc. civ.) formatesi a danno delle parti, così in grado d'appello l'acquisizione di nuovi mezzi di prova può essere disposta, ove siano ritenuti indispensabili per risolvere la causa sulla base dell'accertamento pieno dei fatti controversi e non sulla base di regole formali di giudizio (art. 437 stesso codice). Pertanto, soprattutto quando trattisi non di prove costituende, ma di documenti (prove precostituite), il giudice può consentirne la produzione tardiva in appello, anche in difetto di una loro previa indicazione nel ricorso (o nell'atto di Costituzione), ed oltre il termine di dieci giorni prima della udienza di discussione. (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato, in parte qua, la sentenza impugnata che, in un giudizio per l'accertamento dell'eziologia professionale della malattia di un lavoratore, poi deceduto, aveva ritenuto ammissibile, in secondo grado, il deposito di una perizia necroscopica effettuata in Sede di indagine amministrativa, non previamente indicata ed esibita dall'Inail meno di dieci giorni prima dell'udienza di discussione). (V 3714/86, mass n 446593; (V 4306/85, mass n 441782; (contra 1567/86, mass n 444941; (contra 463/85, mass n 438670).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)