Sez. U, Sentenza n. 19200 del 24/09/2004 (Rv. 577338 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P. A. - Diritto soggettivo - Configurabilità - Indifferenza rispetto alla natura dell'interesse leso - Natura di interesse legittimo della situazione giuridica violata - Rilevanza ai fini della determinazione della giurisdizione dell'A.g.o. - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In materia di responsabilità civile, in presenza delle condizioni di risarcibilità richieste dall'art. 2043 cod. civ. il danneggiato è titolare di un diritto soggettivo (di credito) al risarcimento del danno ingiusto autonomo e distinto dalla posizione giuridica violata, dalla cui natura (di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo o di altro interesse giuridicamente rilevante) esso invero prescinde. Ne consegue che l'azione di risarcimento deve essere proposta avanti al giudice ordinario anche quando la lesione abbia riguardo ad una posizione di interesse legittimo, fatta eccezione per i casi in cui sussista una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo estesa ai diritti patrimoniali conseguenziali (Nel fare applicazione del suindicato principio le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno dichiarato nel caso sussistere la giurisdizione dell'A.g.o. in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni avanzata dai titolari e gestori di un'azienda agricola con impianto di itticoltura in ragione della moltiplicazione di uccelli ittiofagi, asseritamente conseguente all'istituzione da parte della Regione Veneto del Parco nazionale del fiume Sile, che assaltavano le specie ittiche da essi coltivate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)