Sez. 3, Sentenza n. 9593 del 21/07/2000 (Rv. 538631 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE | Concedente - Qualità di coltivatore diretto - Nozione - Coincidenza con qualità di piccolo imprenditore - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE
Ai fini dell'esercizio del diritto di ripresa la qualità di coltivatore diretto non coincide con quella di piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 cod. civ., ma va attribuita secondo i criteri previsti dall'art. 6 della legge n. 203 del 1982, e quindi prescindendo dalla limitata estensione del fondo (sempreché non sia così esigua da precludere un apprezzabile sfruttamento economico), dalla modesta entità dell'organizzazione imprenditoriale, dallo svolgimento da parte del concedente di attività lavorative su altri terreni o in settori extragricoli, ancorché in misura prevalente. Ciò che conta, infatti, è che sia rispettato il rapporto di un terzo tra il lavoro che può essere prestato dal riprendente e il fabbisogno del fondo oggetto della ripresa.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)