Sez. 2, Sentenza n. 1706 del 18/02/1998 (Rv. 512741 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE | Giudice conciliatore - Ufficio di conciliazione con sede nel Comune - Competenza generale dell'ufficio unitariamente inteso - Sussistenza - Divisione del Comune in borgate, frazioni, quartieri - Autonomia funzionale di tali suddivisioni - Esclusione - Ripartizione degli affari tra le suddette articolazioni - Questioni di competenza - Configurabilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE
La astratta possibilità di ripartizione del territorio di un comune in diversi uffici di conciliazione ha carattere e funzione soltanto interne, rispondente a meri criteri organizzativi, e non dà luogo, pertanto, a distinte competenze territoriali in quanto, non essendo riconoscibile alcuna autonoma personalità giuridica alle frazioni, alle borgate, ai quartieri comunali, l'ente territoriale cui rapportare l'ufficio del giudice conciliatore resta esclusivamente il comune, con conseguente inammissibilità di ogni questione riguardante la competenza per territorio del conciliatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)