Sez. 3, Sentenza n. 9820 del 04/10/1990 (Rv. 469384 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 1978 N. 392/1978 COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - CANONE - AUMENTI ISTAT SUL CANONE - ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI - NOVAZIONE OGGETTIVA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 1978 N. 392/1978 COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - CANONE - AUMENTI ISTAT SUL CANONE - ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI - NOVAZIONE OGGETTIVA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
In tema di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione, non si ha novazione oggettiva - la quale presuppone la volontà inequivocamente manifestata dalle parti di estinguere la precedente obbligazione e di sostituirla con una nuova - qualora le parti, con riferimento ad un contratto non soggetto a proroga, stipulato anteriormente al luglio 1978 e con scadenza successiva alla detta data, determinano con una scrittura gli aumenti ISTAT dovuti, in base a clausola contenuta nel contratto, fino alla scadenza pattizia dello stesso al fine di stabilire il canone base sul quale operare gli ulteriori aggiornamenti di cui all'art. 71 della legge 27 luglio 1978 n. 392. (V 7227/87, mass n 455341; (V 7064/82, mass n 424736).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)