Sez. 3, Sentenza n. 4427 del 10/05/1996 (Rv. 497557 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Adesione del conduttore ad una proposta del locatore di aumentare il canone per adeguarlo al mutato potere d'acquisto della moneta - Novazione del contratto di locazione - Presunzione - Esclusione - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE
La novazione oggettiva del contratto va ravvisata nella sola ipotesi in cui le pari sostituiscono alla originaria obbligazione una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, sempreché risulti in modo non equivoco la volontà di estinguere la precedente obbligazione e di sostituirla con una nuova. Non può pertanto presumersi la novazione di un contratto di locazione e quindi la stipulazione di uno nuovo sulla base della mera adesione del conduttore ad una proposta del locatore di un aumento di canone per adeguarlo al mutato potere d'acquisto della moneta restando inalterati tutti gli altri elementi del rapporto e mancando la espressa manifestazione di una volontà novativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)