Sez. 3, Sentenza n. 14964 del 28/06/2006 (Rv. 593036 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE | Mancata riproduzione nelle conclusioni di una domanda proposta con la citazione - Presunzione di abbandono o rinuncia - Limiti - Persistente volontà implicita di reiterazione della domanda - Accertamento da parte del giudice - Necessità - Precisazione delle conclusioni su invito del giudice su una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito - Conseguenze - Inoperatività della presunzione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE
La omessa riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189 cod. proc. civ., di una delle domande proposte con l'atto di citazione implica soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa, sicché il giudice del merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti - ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate - per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni. Tale presunzione deve ritenersi peraltro inoperante se, su invito del giudice, le parti abbiano precisato le conclusioni in ordine ad una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)