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Sez. 2, Sentenza n. 31233 del 28/06/2006 Cc. (dep. 21/09/2006) Rv. 234863 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Fatti diversi non connessi e formanti oggetto di procedimenti diversi - Retrodatazione della decorrenza dei termini alla data di emissione della prima ordinanza - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234863-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di c.d. "contestazione a catena", avuto riguardo alla parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui esso "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza" (sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 2005), deve ritenersi che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi della citata disposizione normativa, operi anche nel caso che i fatti non connessi formino oggetto di procedimenti diversi, allorché risulti che vi sarebbe stata la possibilità di una contestazione unitaria alla quale, per qualsiasi ragione, sia stata preferita una contestazione frazionata in ordinanze successive. (Nella specie le varie ordinanze cautelari erano state emesse nell'ambito di procedimenti diversi ma instaurati tutti presso il medesimo ufficio giudiziario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)