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Sez. 6, Sentenza n. 17627 del 03/03/2008 Cc. (dep. 30/04/2008) Rv. 239948 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Ordinanze emesse in procedimenti diversi - Retrodatazione della decorrenza dei termini in caso di contestazione a catena - Condizioni di applicabilità - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239948-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza, ove i procedimenti siano solo formalmente diversi e pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario. (Nel caso di specie la S.C. ha riconosciuto la retrodatazione dei termini nei confronti di un imputato sottoposto a custodia cautelare con un'ordinanza emessa per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, cui aveva fatto seguito, dopo il rinvio a giudizio, un'ulteriore ordinanza applicativa della misura custodiale per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)