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Sez. L, Sentenza n. 3724 del 03/06/1986 (Rv. 446605 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO CONTRATTUALMENTE PREVISTO PER IL CASO DELL'ASSENZA CONTINUATA DOVUTA AD UN'UNICA MALATTIA - ESTENSIONE EX ART. 1374 COD. CIV. ALL'IPOTESI DI PLURALITÀ DI ASSENZE DOVUTE A MALATTIE DIVERSE - AMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE A TALI IPOTESI DEL COMPORTO PROLUNGATO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA COME BENEFICIO ECCEZIONALE PER L'IPOTESI DI RICADUTA NELLA STESSA MALATTIA ENTRO UN CERTO PERIODO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446605-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO CONTRATTUALMENTE PREVISTO PER IL CASO DELL'ASSENZA CONTINUATA DOVUTA AD UN'UNICA MALATTIA - ESTENSIONE EX ART. 1374 COD. CIV. ALL'IPOTESI DI PLURALITÀ DI ASSENZE DOVUTE A MALATTIE DIVERSE - AMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE A TALI IPOTESI DEL COMPORTO PROLUNGATO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA COME BENEFICIO ECCEZIONALE PER L'IPOTESI DI RICADUTA NELLA STESSA MALATTIA ENTRO UN CERTO PERIODO - ESCLUSIONE.*

Il criterio dell'integrazione equitativa del contratto ex art. 1374 cod. civ. può trovare applicazione per estendere il comporto contrattualmente previsto per il caso dell'assenza continuata dovuta ad un'unica malattia all'ipotesi (anch'essa rientrante nel disposto del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ.) di pluralità di assenze dovute a malattie diverse, ma non anche per estendere a tale ipotesi il comporto prolungato che la disciplina collettiva (nella specie, art. 19 del C.C.n.L. per i metalmeccanici del 1976) preveda - secondo l'interpretazione del giudice del merito (censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale) - come eccezionale beneficio stabilito esclusivamente per l'ipotesi di ricaduta nella stessa malattia entro un certo periodo (nella specie, due mesi) dalla ripresa del servizio. (V 3626/85, mass n 441222; (V 2430/85, mass n 440271; (V 1935/85, mass n 439842).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)