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Sez. L, Sentenza n. 1930 del 09/03/1985 (Rv. 439842 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CONTEMPLANTE ESPRESSAMENTE SOLO IL COMPORTO SECCO DIFFERENZIANDOLO SECONDO L'ANZIANITÀ DI SERVIZIO - ECCESSIVA MORBILITÀ - VALUTAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439842-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CONTEMPLANTE ESPRESSAMENTE SOLO IL COMPORTO SECCO DIFFERENZIANDOLO SECONDO L'ANZIANITÀ DI SERVIZIO - ECCESSIVA MORBILITÀ - VALUTAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*

Ove la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva contempli espressamente solo il comporto secco, differenziandolo secondo la anzianità di servizio, il giudice - chiamato a valutare la legittimità di un licenziamento intimato dal datore di lavoro per eccessiva morbilità del lavoratore - può legittimamente interpretare la norma contrattuale nel senso che il comporto predetto, con le medesime differenziazioni secondo l'anzianità di servizio, riguardi anche l'ipotesi della successione di più eventi morbosi; in tal caso però il giudice da una parte deve comunque procedere ad una integrazione equitativa del contratto per determinare l'arco di tempo in cui i periodi delle singole malattie vanno sommati e d'altra parte non può tener conto dell'eventuale prolungamento del comporto in ipotesi di ricaduta nella malattia, che costituisce un evento del tutto peculiare e diverso. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - dopo aver rilevato che l'art. 19 del C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i dipendenti delle imprese metalmeccaniche private prevedeva solo il comporto secco, differenziato secondo l'anzianità di servizio ed incrementato della metà in ipotesi di ricaduta nella malattia, aveva considerato il comporto per sommatoria nel triennio come pari al più lungo periodo di comporto secco - 18 mesi - senza operare alcuna differenziazione in ragione dell'anzianità di servizio del lavoratore e tenendo conto del prolungamento per ricaduta nella malattia). (V 3437/84, mass n 435447; (V 3207/84, mass n 435249; (V 1853/84, mass n 433921; (V 4328/83, mass n 429232; (contra 5296/83, mass n 430202).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)