diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8637 del 24/06/2000 (Rv. 538013 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Inadempimento del datore di lavoro - Diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione - Rifiuto del lavoratore alla costituzione di un rapporto a tempo parziale - Concorso colposo nella causazione del danno - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538013-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In materia di assunzione obbligatoria di lavoratori invalidi, ai sensi della legge n. 482 del 1968, il dissenso del lavoratore protetto alla costituzione di un rapporto di lavoro part - time è pienamente legittimo e non può configurare un eventuale fatto colposo che possa inserirsi come concausa nel processo produttivo del danno derivante dalla mancata assunzione, ex art. 1227, primo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)