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Sez. 3, Sentenza n. 10112 del 15/10/1997 (Rv. 508921 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Art. 8 legge 1965 n. 590 - Pluralità di affittuari, esercenti singolarmente la prelazione - Eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria - Omessa previsione di limiti o criteri per evitarlo - Incostituzionalità ai sensi dell'art 44 Costituzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508921-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Nella controversia in tema di prelazione agraria, promossa da più affittuari di altrettante porzioni di un fondo anteriormente alienato a terzi è irrilevante l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, per contrasto con l'art. 44 della Costituzione, nella parte in cui non prevede limiti né indica criteri per evitare, in conseguenza dell'esercizio di una pluralità di diritti di prelazione da parte di più conduttori, l'eccessivo spezzettamento della proprietà fondiaria originariamente unica, da un lato perché, non essendo determinata l'estensione della minima unità colturale - per inattuazione dell'art. 847 cod. civ., che la prevede - è inapplicabile l'art. 846 cod. civ., che vieta i frazionamenti dei terreni in violazione di essa; dall'altro perché l'unico limite all'esercizio del diritto di prelazione, derivabile dalla limitata estensione del fondo, è l'impossibilità del suo sfruttamento economico o addirittura la sua non coltivabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 846, Cod. Civ. art. 847, Costituzione art. 44, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)