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Sez. L, Sentenza n. 1691 del 23/03/1979 (Rv. 398041 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL LAVORO AUTONOMO - ELEMENTI DISTINTIVI.*
Stato
decisa il 1979-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398041-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL LAVORO AUTONOMO - ELEMENTI DISTINTIVI.*

Per distinguere un rapporto di lavoro autonomo da un rapporto di lavoro subordinato, occorre fare riferimento agli elementi della collaborazione, della subordinazione, dell'oggetto della prestazione e del rischio. Per collaborazione, elemento estraneo al rapporto di lavoro autonomo, si intende l'inserimento del lavoratore nella organizzazione dell'impresa con il porre a servizio di questa l'energia di lavoro in modo continuativo e sistematico; per subordinazione, connotato esclusivo del rapporto di lavoro subordinato, S'intende il vincolo di dipendenza gerarchica che lega il lavoratore al datore di lavoro. Per quanto riguarda, poi, l'oggetto della prestazione, lo stesso, nel caso di lavoro autonomo, e dato dal risultato dell'attivita organizzata dal prestatore (Opus), mentre, nel caso di lavoro subordinato, dalle energie lavorative esplicate secondo le direttive e sotto la vigilanza del datore di lavoro. In ordine, infine, al rischio attinente all'attivita produttiva, lo stesso ricade sul datore di lavoro nella ipotesi di rapporto di lavoro subordinato, mentre grava sul lavoratore nel caso di lavoro autonomo. (Conf 1047/73, mass n 363485).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)