Sez. 1, Sentenza n. 5352 del 18/06/1987 (Rv. 453934 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - POTERI - ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO PER VIZI DELLA MOTIVAZIONE - NUOVA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO POSTI A BASE DEL PROVVEDIMENTO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - LIMITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - POTERI - ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO PER VIZI DELLA MOTIVAZIONE - NUOVA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO POSTI A BASE DEL PROVVEDIMENTO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - LIMITI.*
La giurisdizione delle commissioni tributarie e giurisdizione non di annullamento, ma di merito, diretta, cioè, non semplicemente alla verifica della legittimità degli Atti impositivi della amministrazione in sè considerati, ma all'accertamento della fondatezza della pretesa tributaria. Pertanto, le commissioni tributarie, quando accertano l'illegittimità dell'atto impugnato per vizi di motivazione (a differenza di quando i vizi incidono sulla stessa formazione del rapporto giuridico d'imposta o delle ipotesi di vizi formali dell'atto che precludono il riesame del merito, come nel caso d'incompetenza assoluta e difetto totale di motivazione) non possono limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento, ma devono procedere a nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base dello stesso, al fine di controllare la fondatezza della pretesa tributaria con pienezza di poteri conoscitivi di merito e facoltà di disporre le opportune istruttorie. (V 1322/86, mass n 444760; (V 2085/85, mass n 439994; (V 3047/84, mass n 435084).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)