diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3718 del 04/05/1990 (Rv. 466998 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - GIURISDIZIONE DI MERITO E NON DI ANNULLAMENTO.*
Stato
decisa il 1990-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466998-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - GIURISDIZIONE DI MERITO E NON DI ANNULLAMENTO.*

La giurisdizione delle commissioni tributarie non è giurisdizione di annullamento, ma giurisdizione di merito, diretta, cioè, non semplicemente alla verifica della legittimità degli Atti impositivi dell'amministrazione, in sè e per sè considerati, ma allo accertamento della fondatezza della pretesa tributaria. (nella specie, la S.C. ha annullato la decisione della commissione tributaria centrale, la quale aveva ritenuto illegittima un'ingiunzione, emessa a seguito della revoca di agevolazioni fiscali, perché l'ingiunzione era stata notificata al contribuente prima della scadenza del termine per produrre la documentazione richiesta per poter usufruire delle agevolazioni, ma non aveva pronunciato nel merito della spettanza di tali agevolazioni). (V 5782/88, mass n 460310; (V 1322/86, mass n 444760; (V 2085/85, mass n 439994; (Conf 5352/87, mass n 453934; (Conf 3047/84, mass n 435084).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 35 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 37, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)