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Sez. 1, Sentenza n. 1819 del 19/03/1980 (Rv. 405423 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN TEMA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405423-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN TEMA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO - APPLICABILITA.*

La deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969 n 742 non si applica alle controversie relative alla Determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato consensualmente che richiede la modificazione dei patti della separazione. (V 3614/78, mass n 393115; (V 41/76, mass n 378660).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)