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Sez. U, Ordinanza n. 6693 del 29/04/2003 (Rv. 562546 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie relative ai tributi elencati dall'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 (e successivamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992) - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Carattere esclusivo - Tutela giurisdizionale del contribuente - Carenza di provvedimento impugnabile - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562546-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di contenzioso tributario e nella disciplina risultante sia dall'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 che dall'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la tutela giurisdizionale dei contribuenti è affidata in esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie, concepita comprensiva di ogni questione afferente all'esistenza ed alla consistenza dell'obbligazione tributaria e non suscettibile di venir meno in presenza di situazioni di carenza di un provvedimento impugnabile e, quindi, di impossibilità di proporre contro tale provvedimento quel reclamo che costituisce veicolo di accesso, ineludibile, a detta giurisdizione. In tal caso, dette situazioni, quando attualmente riscontrate, incidono unicamente sull'accoglibilità della domanda (ossia sul merito), valutabile esclusivamente dal giudice avente competenza giurisdizionale sulla stessa, e non già sulla giurisdizione di detto giudice.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)