Sez. L, Sentenza n. 3269 del 10/02/2009 (Rv. 607211 - 01)
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Trasformazione di una società da un tipo all'altro - Estinzione di un soggetto e correlativa creazione di un altro - Esclusione - Conseguenze - Destinazione di cartella esattoriale a società con la denominazione anteriore alla trasformazione - Influenza sulla identificazione della società - Esclusione - Condizioni e limiti.
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE
La trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo. Pertanto, la circostanza che una cartella di pagamento sia indirizzata alla società con la denominazione anteriore alla trasformazione non è influente allorché questo fatto non implichi una situazione d'incertezza sull'identificazione della parte stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)