Sez. 5, Sentenza n. 4563 del 25/02/2010 (Rv. 611881 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Prestazione di servizi di telecomunicazione forniti ad impresa avente sede in altro Stato dell'UE - Art. 17 della VI direttiva n. 77/388/CEE - Sentenza interpretativa della Corte di Giustizia CE del 2 luglio 2009 in causa C 377/08 - Detrazione dell'IVA - Possibilità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 17, n. 3, lett. a), della VI direttiva, 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE (così come interpretata dalla Corte di Giustizia CE con sentenza del 2 luglio 2009, in causa C- 377/08), il contribuente stabilito in Italia ha diritto di ottenere dallo Stato italiano il rimborso della imposta assolta a monte, relativamente a servizi di telecomunicazione forniti ad un'impresa avente sede in un altro Stato membro dell'UE, nei limiti in cui avrebbe goduto di questo diritto se i servizi fossero stati forniti all'interno dello Stato italiano.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)