Sez. 1, Sentenza n. 8164 del 28/07/1999 (Rv. 529039 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CESSAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA | Successiva dichiarazione di fallimento - Crediti maturati prima e durante la procedura di amministrazione controllata - Prededucibilità - Presupposti - Identità tra le cause del dissesto determinanti le diverse procedure concorsuali - Decreto di rimessione in bonis intervento dopo la procedura di amministrazione controllata - Rilevanza ai fini dell'accertamento in ordine all'interdipendenza tra le procedure - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CESSAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
In ipotesi di consecuzione tra diverse procedure concorsuali, la prededucibilità nel successivo fallimento dei debiti contratti prima e durante l'amministrazione controllata implica l'identità delle cause del dissesto che ha dato luogo alle varie procedure, dovendo sussistere tra dette procedure non solo un nesso di consecutività, ma anche di interdipendenza; peraltro, ove l'amministrazione controllata sia cessata non per mera scadenza del termine, ma in forza di un decreto di remissione in bonis, l'indagine in ordine ad una medesima situazione di crisi determinante l'avvio delle diverse procedure concorsuali non potrà non tenere conto dell'efficacia preclusiva del decreto di remissione in bonis, provvedimento a carattere decisorio e suscettibile di acquistare efficacia di giudicato in particolare in ordine alla "non" sussistenza dello stato di dissesto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)