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Sez. 1, Sentenza n. 254 del 20/01/1978 (Rv. 389545 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - RICORSO PER CASSAZIONE - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATO DEPOSITO - OMESSA COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1978-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389545-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - RICORSO PER CASSAZIONE - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATO DEPOSITO - OMESSA COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione notificato per mezzo del servizio postale e depositato senza allegare all'originale l'avviso di ricevimento, qualora l'intimato non si sia costituito, in quanto la notificazione degli Atti per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto da notificare, ma si perfeziona con la restituzione dell'avviso di ricevimento, che costituisce parte essenziale della documentazione: mancando detto avviso, pertanto, la notificazione non e semplicemente nulla, ma radicalmente inesistente. (Conf 2916/76, mass n 381681).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)