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Sez. 1, Sentenza n. 18687 del 23/09/2005 (Rv. 584063 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Termine ragionevole del processo - Criteri di determinazione "ex" legge n. 89 del 2001 - Procedure prefallimentare e fallimentare - Diversità - Conseguenze - Computo della durata del processo presupposto - Criteri.
Stato
decisa il 2005-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584063-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel caso di fallimento, poiché la procedura prefallimentare e la procedura concorsuale si differenziano sotto più profili, la durata ragionevole delle due fasi va accertata distintamente ed è ammissibile il riferimento della domanda "ex" legge n. 89 del 2001 ad una sola di esse, nel qual caso, ove la denuncia del ritardo irragionevole attenga alla fase fallimentare, ai fini del computo il "dies a quo" coincide con la data della sentenza di fallimento ed il "dies ad quem" con il momento in cui diviene definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale, cioè con il termine di improponibilità del reclamo ex art. 119, secondo comma, della legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 119 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)