diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15251 del 12/07/2011 (Rv. 619022 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda - Termine semestrale di decadenza - Procedure fallimentari - Definitività della decisione - Portata - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619022-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, la decisione che conclude il procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione, la quale segna il "dies a quo" del termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda, può essere considerata "definitiva" se insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice, chiamato a provvedere in grado successivo; pertanto, nelle procedure fallimentari giunte a compimento, il predetto termine semestrale decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello. (Principio affermato in relazione a fattispecie "ratione temporis" disciplinata dalla legge fall. nel testo anteriore alle modifiche apportate dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)