Sez. U, Sentenza n. 1140 del 26/10/2000 (Rv. 541222 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Istituzione dell'Ente poste italiane - Indennità di buonuscita - Natura giuridica di retribuzione differita - Configurabilità - Controversie in materia - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Le controversie in materia di indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti dell'Ente poste italiane sono attribuite al giudice ordinario, a norma dell'art. 10, primo comma, del D.L. n. 497 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1994, in considerazione dell'essenziale natura di retribuzione differita di tale trattamento, senza che a ciò osti la erogazione dello stesso da parte dell'Istituto postelegrafonici, e cioè di un ente diverso dal datore di lavoro, e l'applicabilità della disciplina di carattere sostanziale dettata per il personale statale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 10 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)