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Sez. 5, Sentenza n. 10365 del 01/07/2003 (Rv. 564700 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Contumace - Impugnazione oltre il termine - Decadenza - Esclusione - Condizioni - Nullità della citazione o della sua notificazione - Conseguente mancata conoscenza del processo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564700-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

A norma dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., il soccombente rimasto contumace può proporre impugnazione nei confronti della sentenza non notificatagli personalmente anche dopo la decorrenza del termine annuale, in presenza di due concorrenti presupposti: nullità della citazione o della sua notificazione e nullità della notificazione di uno di quegli atti per i quali l'art. 292 cod. proc. civ. richiede la notificazione personale al contumace (presupposto oggettivo); mancata conoscenza del processo da parte del contumace a causa della suddetta nullità (presupposto soggettivo) (nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse indizio della mancata conoscenza del processo davanti alla Commissione tributaria regionale la circostanza che fosse stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado non appena i ricorrenti ne ebbero avuto indirettamente conoscenza a seguito della notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)