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Sez. 5, Sentenza n. 6466 del 06/05/2002 (Rv. 554145 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Gravami avverso le decisioni delle commissioni tributarie - Termine annuale di decadenza ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Decorrenza del termine - Eccezione - Mancata conoscenza del processo.
Stato
decisa il 2002-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554145-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In virtù dell'efficacia del dettato dell'art. 327 cod. proc. civ. sull'intero ordinamento processuale, anche le sentenze delle commissioni tributarie, di primo e secondo grado, non possono essere impugnate ove sia decorso un anno dalla loro pubblicazione, a meno che la parte, rimasta contumace, non dimostri di non aver avuto alcuna conoscenza del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)