Sez. 5, Sentenza n. 6466 del 06/05/2002 (Rv. 554145 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Gravami avverso le decisioni delle commissioni tributarie - Termine annuale di decadenza ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Decorrenza del termine - Eccezione - Mancata conoscenza del processo.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In virtù dell'efficacia del dettato dell'art. 327 cod. proc. civ. sull'intero ordinamento processuale, anche le sentenze delle commissioni tributarie, di primo e secondo grado, non possono essere impugnate ove sia decorso un anno dalla loro pubblicazione, a meno che la parte, rimasta contumace, non dimostri di non aver avuto alcuna conoscenza del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)