Sez. 5, Sentenza n. 11991 del 22/05/2006 (Rv. 590422 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE | Parte contumace - Termine annuale ex art. 38, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Inapplicabilità - Condizioni - Nullità della notificazione del ricorso - Ignoranza della pendenza del giudizio di appello - Prova - Onere a carico del contumace - Inesistenza della notificazione - Effetti - Inversione dell'onere della prova.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 38, comma terzo, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevedendo che il termine annuale per la proposizione dell'impugnazione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza, richiama implicitamente l'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., il quale, nell'ammettere l'impugnazione, da parte del soccombente rimasto contumace, della sentenza non notificatagli, anche dopo la scadenza del termine annuale, subordina tale impugnazione ad un duplice presupposto, oggettivo e soggettivo, costituito rispettivamente dalla nullità della notificazione dell'atto di appello e dall'effettiva ignoranza della pendenza del processo. Tale ignoranza, la cui dimostrazione incombe al contumace, deve peraltro presumersi in caso d'inesistenza della notificazione (nella specie, per omessa produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 149 cod. proc. civ.), la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio di appello l'onere di fornire la relativa prova.
Riferimenti normativi: DPR 31/12/1992 num. 546 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)