Sez. 3, Sentenza n. 3996 del 16/06/1986 (Rv. 446814 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - FORME.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - FORME.*
L'autorizzazione del giudice alla modifica delle domande, prevista dal primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., può essere data anche implicitamente, in corrispondenza alla mancata opposizione della controparte, con il consenso alla formulazione nelle conclusioni della domanda come modificata, il suo concreto esame e la statuizione su di essa. (Conf 1095/84, mass n 433243; (Conf 153/83, mass n 424973).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)