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Sez. L, Sentenza n. 153 del 10/01/1983 (Rv. 424973 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - FORME.*
Stato
decisa il 1983-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424973-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - FORME.*

L'autorizzazione del giudice, necessaria, ai sensi dell'art. 420 primo comma cod. proc. civ., per procedere all'emendatio libelli proposta in presenza di gravi motivi, costituisce manifestazione di un potere discrezionale del giudice del merito, secondo il rito del lavoro, e può essere concessa anche in Forma implicita con il consenso alla formulazione di nuove conclusioni, ben potendosi, in tal caso, configurare la mancata opposizione della controparte come un'accettazione del contraddittorio al riguardo. (Conf 2862/80, mass n 406609; (Conf 464/79, mass n 396585).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)