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Sez. 2, Sentenza n. 6118 del 01/06/1995 (Rv. 492599 - 01)

STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO | Divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale ex art. 9 della legge n. 729 del 1961 - Portata - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492599-01

STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO

Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961 n. 729, non può essere inteso restrittivamente e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni. Pertanto le distanze previste dalla norma suddetta (e dal successivo D.M. 1 aprile 1968) vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (nella specie, impianto di depurazione).

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., DM Lavori pubblici 01/04/1968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)