Sez. 6, Sentenza n. 7919 del 22/02/2012 Ud. (dep. 29/02/2012) Rv. 252432 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen. - Diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
È legittimo il diniego dell'attenuante previsto dall'art. 323 bis cod. pen. anche nel caso in cui sia stata riconosciuta quella di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., in quanto mentre la prima si riferisce al reato nella globalità, la seconda prende in considerazione il solo aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da particolare tenuità. (Nella specie, con riferimento alla contestazione di peculato continuato per uso indebito del telefono di ufficio, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. è stato giustificato dalla particolare gravità del fatto, per l'elevato numero di telefonate effettuate in un ristretto arco temporale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)