Sez. 6 - , Sentenza n. 8295 del 09/11/2018 Ud. (dep. 25/02/2019) Rv. 275091 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Attenuante speciale della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 323-bis cod. pen. – Nozione – Differenza con l’attenuante comune prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. – Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Fattispecie in cui la Corte, in tema di corruzione e accesso abusivo a un sistema informatico, ha ritenuto esente da censure la decisione con cui era stata negata tale attenuante per l'oggettiva gravità del danno recato all'immagine della pubblica amministrazione e alla segretezza delle indagini della polizia giudiziaria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 4, Cod. Pen. art. 323 bis, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 615 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)