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Sez. 6 - , Sentenza n. 1313 del 05/07/2018 Ud. (dep. 11/01/2019) Rv. 274939 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Reato continuato - Attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. - Attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. - Differenze - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274939-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso che, invece, rileva ai fini della applicazione della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. (Fattispecie in tema di peculato continuato in cui la Corte ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.323 bis cod. pen., al contempo censurando il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. fondato sulla valutazione dell'importo complessivo delle somme percepite dall'imputato, senza tener conto del modesto valore di ciascun fatto appropriativo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 4, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)