Sez. 3, Sentenza n. 12856 del 02/12/1992 (Rv. 479850 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione | Onere imposto al concedente ex art. 5 comma terzo della legge n. 203 del 1982 - Contenuto - Finalità.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione
In tema di risoluzione del contratto di affitto agrario, l'onere imposto al concedente dall'art. 5 comma terzo legge n. 203 del 1982 di illustrare, in una con la contestazione dell'inadempienza, le proprie motivate richiesta concerne, come risulta dal coordinamento del secondo e terzo comma dell'articolo in esame, non l'indicazione dell'azione che il locatore intenda proporre, contenendo la relativa comunicazione la implicita manifestazione di volere esercitare l'azione di risoluzione del rapporto, ma il modo in cui porre rimedio agli inadempimenti, giacché essendo la contestazione degli addebiti diretta a consentire all'affittuario di sanare l'inadempimento nel termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione, è necessario che egli conosca non solo i fatti di cui il locatore si lamenta, ma anche ciò che quest'ultimo vuole al fine di vedere realizzato il suo diritto ad un esatto adempimento del contratto.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)