Sez. 1, Sentenza n. 3717 del 10/04/1998 (Rv. 514427 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - Valutazione dell'edificabilità delle aree - Armonizzazione dell'edificabilità di fatto con quella di diritto - Necessità - Area sottoposta dallo strumento urbanistico a vincolo di inedificabilità di destinazione agricola - Sua qualificabilità come edificatoria - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
Il terzo comma dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (a norma del quale, ai fini della valutazione dell'edificabilità delle aree, si deve tener conto delle loro "possibilità legali ed effettive di edificazione") introduce il precetto che non può essere classificata come "edificabile" un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione (come un piano regolatore generale) assoggettino a vincolo di inedificabilità (ad es. a verde pubblico o a zona agricola), precludendone in tal modo le possibilità legali di edificazione. Ne consegue che il carattere edificatorio del fondo espropriato non è desumibile dalla mera edificabilità "di fatto", occorrendo che questa si armonizzi con la edificabilità "di diritto", e deve essere escluso in presenza di vincoli di inedificabilità, ovvero di destinazione agricola, contemplati dagli strumenti urbanistici (la S.C. ha così cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto l'area edificabile, nonostante essa fosse destinata dagli strumenti urbanistici a zona agricola o di servizio, senza tenere quindi conto del contestuale criterio dell'edificabilità "di diritto").
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)