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Sez. 1, Sentenza n. 11037 del 11/12/1996 (Rv. 501231 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Carattere edificatorio del fondo espropriato - Disciplina - Accertamento - Criteri - Mera edificabilità di fatto - Irrilevanza - Vincoli di inedificabilità ovvero di destinazione agricola prevista dagli strumenti urbanistici - Configurabilità del predetto carattere - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501231-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

Il carattere edificatorio del fondo espropriato, il quale implica l'assoggettamento dell'indennità di espropriazione alle regole di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 (inserito con la legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359), anziché a quelle previste per i fondi rustici dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, non è desumibile dalla mera edificabilità di fatto, occorrendo che questa si armonizzi con l'edificabilità di diritto, e deve essere escluso in presenza di vincoli d'inedificabilità ovvero di destinazione agricola contemplati dagli strumenti urbanistici(terzo e quarto comma di detto art. 5 bis).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)