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Sez. 2, Sentenza n. 18765 del 13/03/2018 Cc. (dep. 02/05/2018) Rv. 273029 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Revisione - Richiesta basata su prove nuove - Giudizio di inammissibilità per manifesta infondatezza - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273029-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

In tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta. (Fattispecie relativa a dichiarazioni scritte di amici e della fidanzata dell'imputato acquisite a distanza di tempo dai fatti contestati, sfornite di riscontri e non idonee a mettere in crisi il quadro istruttorio basato sulla confessione dell'imputato e sulla duplice chiamata in correità degli altri imputati del delitto di rapina).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)