Sez. 5, Sentenza n. 36718 del 04/05/2017 Cc. (dep. 24/07/2017) Rv. 271306 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Revisione - Valutazione di inammissibilità - Ambito del giudizio della Corte d'Appello - Indicazione.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
In tema di revisione, la Corte d'appello, ai fini del giudizio sulla inammissibilità della richiesta, ai sensi dell'ex art. 634 cod. proc. pen., ha un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, sicchè è legittima la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei 'novà, che non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)