Sez. L, Sentenza n. 1175 del 15/02/1996 (Rv. 495862 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Principio della irriducibilità della retribuzione - Portata - Applicabilità all'aspetto quantitativo delle mansioni - Esclusione - Accordo per la riduzione della retribuzione in corrispondenza della riduzione dell'orario - Legittimità - Fattispecie di passaggio da mansioni di sorveglianza a mansioni impiegatizie, implicante riduzione di orario.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Il principio dell'irriducibilità della retribuzione in relazione al mutamento di mansioni, posto dall'art. 2103 cod. civ. nel testo vigente, si riferisce all'aspetto qualitativo delle mansioni e non a quello quantitativo. Conseguentemente, se il mutamento delle mansioni determina una minore durata dell'impegno lavorativo, le parti possono legittimamente convenire una correlativa riduzione della retribuzione, fermo restando il divieto di una modificazione "in peius" dell'inquadramento e del livello retributivo tabellare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata rigettata la domanda di un lavoratore che aveva subito una riduzione della retribuzione complessiva in conseguenza della riduzione di orario da 48 a 40 ore settimanali, attuata in corrispondenza del passaggio dell'interessato, avvenuto consensualmente e previo espletamento dell'apposita procedura prevista dal contratto collettivo, da mansioni "discontinue" di sorveglianza a mansioni impiegatizie di una - riconosciutagli - categoria superiore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)