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Sez. L, Sentenza n. 8704 del 08/09/1997 (Rv. 507670 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Retribuzione - Principio della irriducibilità in caso di mutamento di mansioni - Portata - Limiti - Uso, anche privato, dell'autovettura aziendale concesso per le particolari mansioni del dipendente - Diritto a conservare tale uso anche nelle nuove mansioni - Insussistenza - Principio della irriducibilità - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1997-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507670-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

La garanzia della irriducibilità della retribuzione prevista dall'art. 2103 cod. civ. non si estende alle indennità erogate in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa, le quali, invece, essendo corrisposte per compensare specifici disagi o difficoltà del lavoratore possono essere soppresse allorché vengano meno le speciali situazioni che le abbiano generate. Pertanto qualora in relazione alle particolari mansioni affidategli il lavoratore sia stato autorizzato all'uso di una vettura aziendale anche fuori dell'orario di lavoro, la legittima attribuzione di diverse mansioni prive delle particolarità che la giustificavano, rende legittima la revoca di tale autorizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)