Sez. L, Sentenza n. 3860 del 17/04/1987 (Rv. 452726 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI DISCIPLINA COLLETTIVA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEI DIPENDENTI DI AZIENDE DI TRASPORTO COLLOCATI ANTICIPATAMENTE A RIPOSO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI DISCIPLINA COLLETTIVA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEI DIPENDENTI DI AZIENDE DI TRASPORTO COLLOCATI ANTICIPATAMENTE A RIPOSO.*
L'interpretazione della disciplina collettiva di diritto comune compiuta dal giudice del merito è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione di canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che l'assorbimento di tutti i trattamenti di fine rapporto, stabilito dall'art. 24 del C.C.n.L. 23 luglio 1976 per i dipendenti delle aziende di trasporto, non operasse anche nei confronti di quello, non avente tale natura, previsto dall'art. 39 del contratto aziendale 18 dicembre 1972, in favore del dipendente inabile anticipatamente pensionatosi). (Conf 5748/86, mass n 448212, sulla prima parte; (Conf 2128/85, mass n 440016, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)