Sez. 3, Sentenza n. 3751 del 23/02/2005 (Rv. 580039 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cassazione del capo della sentenza penale sull'azione civile - Limiti del giudizio di rinvio - Accertamento della responsabilità dell'autore del danno - Criteri di imputazione diversi dalla colpa - Adottabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il giudice civile che, in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza penale di proscioglimento pronunciato ai soli effetti civili dalla Corte di Cassazione, dichiara responsabile il convenuto sulla base dell'art.2050 cod. civ., in tali sensi accogliendo la domanda risarcitoria proposta dalla P.C. nel giudizio penale, incorre nella violazione dell'art.112 cod. proc. civ., mentre lo stesso giudice viola la norma di cui all'art.394 del codice di rito civile se omette di dichiarare l'inammissibilità della domanda con cui la P.C., riassumendo la causa, chiede che la responsabilità sia affermata, anzichè in base alla colpa del convenuto, in conseguenza dell'avere questi causato il danno nell'esercizio di un'attività pericolosa, atteso che la responsabilità civile fatta valere in seno al giudizio penale ne postula l'imputabilità almeno a titolo di colpa (se non di dolo). Difatti, nei casi in cui la responsabilità sia imputata all'autore dell'illecito in base (quantomeno) alla colpa, e tale colpa si possa accertare ricorrendo anche a presunzioni, il giudice civile, nell'accertare l'esistenza del reato e per gli effetti che da ciò derivano sul piano risarcitorio, si può bensì servire di tali presunzioni, ma senza che ciò urti contro il generale principio secondo cui, nel giudizio di rinvio, non si possono proporre domande nuove (e costituisce nuova domanda quella che postuli l'affermazione della responsabilità civile non sulla base dell'art.2043 e della colpa, ma in applicazione dell'art.2050 e del criterio di imputazione della responsabilità previsto per il danno da attività pericolosa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)