Sez. 3, Sentenza n. 10227 del 26/07/2001 (Rv. 548518 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Spettanza al coltivatore diretto proprietario di terreno confinante - Limiti - Insediamento di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti - Estremi - Durata minima di tale presenza - Insussistenza - Stabilità dell'insediamento in base a titolo giustificativo - Sufficienza - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Ai fini della sussistenza della condizione ostativa al riconoscimento del diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante costituita dall'insediamento sul fondo offerto in vendita di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, non è necessario che l'insediamento abbia una durata minima, da rapportarsi al biennio previsto per il riconoscimento del diritto di prelazione in favore di tali soggetti, essendo sufficiente che abbia una natura non precaria, bensì stabile (la cui verifica è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito), e sia contrassegnato dalla coltivazione diretta del fondo in base ad un titolo giustificativo, senza altri requisiti particolari. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto sussistente la condizione impeditiva al sorgere del diritto di prelazione del proprietario limitrofo nell'essere il fondo compravenduto gravato da rapporto di colonia - e correlativo insediamento - in favore dei genitori degli acquirenti).
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)