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Sez. 1, Sentenza n. 7869 del 14/11/2023 Cc. (dep. 22/02/2024) Rv. 285854-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca disposta ai sensi dell’art. 644, ultimo comma, cod. pen. - Parte civile, costituita nel processo di cognizione, a favore della quale è stato disposto il risarcimento del danno – Legittimazione a proporre incidente di esecuzione per la revoca della confisca – Condizioni – Onere di provare il fatto nuovo successivo al giudicato – Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285854-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

In tema di confisca obbligatoria ex art. 644, ultimo comma, cod. pen., la parte civile che ha ottenuto il risarcimento del danno è legittimata, nonostante l'avvenuta costituzione nel processo di cognizione e l'intervenuta statuizione risarcitoria in suo favore, a proporre incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., onde ottenere, in presenza delle condizioni di permanente validità del diritto alla restituzione, la revoca della confisca dell'immobile costituente profitto del delitto di usura, per il quale è stata pronunciata la condanna definitiva, a condizione che dimostri l'esistenza di un fatto nuovo, successivo al giudicato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il fatto nuovo allegato equipara la parte civile al terzo in buona fede, rimasto estraneo al processo).

Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 644 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)