Sez. 5, Sentenza n. 31683 del 30/05/2001 Ud. (dep. 24/08/2001) Rv. 219850 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE | Successione di norme (art.644 bis cod.pen. e legge n. 108 del 1996) - Abrogazione dell'art. 644 bis cod. pen.- Abotilio criminis - Esclusione - Trattamento sanzionatorio diverso - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE
Sussiste continuità normativa tra l'art. 644 bis cod. pen., formalmente abrogato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (art.1, comma 2) e la fattispecie criminosa inserita nel terzo comma del precedente art.644, come modificato dall'art.1 della stessa legge n.108 del 1996, in quanto quest'ultima disposizione ha inglobato in sè gli elementi costitutivi del reato di usura impropria, qualificandone alcuni come circostanze aggravanti del reato di usura, ora previsto e punito dall'art. 644. Ne consegue che l'indicata successione normativa non dà luogo a un fenomeno di "abolitio criminis", ma si risolve solo nella diversità di trattamento punitivo del medesimo fatto, soggetto alla disciplina di cui all'art. 2, terzo comma, cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644 lett. B, Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)