Sez. 1, Sentenza n. 16659 del 26/11/2002 (Rv. 558724 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Condizioni - Elementi di fatto idonei a far apparire verosimile la esistenza del rapporto di filiazione e non manifestamente infondata l'azione - Sufficienza - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la funzione del procedimento di ammissibilità dell'azione previsto dall'art. 274 cod. civ. è unicamente quella di accertare la esistenza di un "fumus boni iuris" circa il preteso rapporto di filiazione. Ne consegue che è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità di detta azione, la sussistenza di elementi di fatto che facciano apparire verosimile il rapporto stesso, e, quindi, non manifestamente infondata l'azione. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato l'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità proposta, sulla base delle indicazioni fornite dalla madre del ricorrente in ordine alla relazione sentimentale da lei intrattenuta con il preteso padre naturale dello stesso, nonché dei riscontri forniti a tali indicazioni dalle dichiarazioni di una informatrice circa la frequentazione tra i due all'epoca del concepimento e le confidenze ricevute dal preteso padre in ordine alla circostanza della paternità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)