Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25059 del 23/10/2017 (Rv. 646632 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Sezione specializzata in materia di imprese e sezione ordinaria - Questione di competenza – Esclusione – Conseguenze – Artt. 273 e 274 c.p.c. – Applicabilità – Declaratoria di litispendenza – Esclusione – Regolamento necessario di competenza – Ammissibilità - Limiti.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
Il rapporto tra la “materia” attribuita alla sezione specializzata in materia di impresa istituita presso i tribunali e presso le corti di appello, da un lato, e le altre controversie attribuite agli organi presso i quali la detta sezione è incardinata, dall’altro, non è riconducibile alla nozione di competenza, ma a quella di distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio; pertanto, la sezione specializzata, qualora ravvisi un rapporto di identità tra una causa davanti ad essa introdotta ed una causa introdotta davanti al tribunale in cui è incardinata, non può dichiarare la litispendenza, ma deve provvedere a norma dell’art. 273, comma 2, c.p.c. e, se la causa riguardo alla quale ravvisi il predetto rapporto di identità risulti cumulata ad altre inerenti le sue attribuzioni, a norma dell’art. 274, comma 2, c.p.c. Nel caso in cui sia stata dichiarata la litispendenza, la pronuncia è impugnabile con il regolamento necessario e la S.C., ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.c., nell'accogliere l’istanza di regolamento caducando la pronuncia, deve indicare tale “modus procedendi” al giudice di merito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 2, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 49 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 273 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 274 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)