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Sez. 5, Sentenza n. 11076 del 12/05/2006 (Rv. 591041 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO | Regime anteriore al d.lgs. n. 228 del 2001 - Agriturismo - Attività agricola per connessione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di applicazione di agevolazioni tributarie relative alle aziende agricole.
Stato
decisa il 2006-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591041-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO

Anche nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 - il cui art. 1, aggiungendo un comma terzo all'art. 2135 cod. civ., ha espressamente compreso fra le attività proprie dell'imprenditore agricolo la "ricezione ed ospitalità come definite dalla legge" - l'attività agrituristica rientrava, in linea generale, fra le attività agricole "per connessione", dovendo l'originaria previsione dell'art. 2135 cod. civ. venir integrata con quella dell'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, che al comma secondo affermava il principio per cui "lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati" e, perciò, ne permetteva l'attrazione alla sola condizione che l'utilizzazione dell'azienda a tali fini fosse caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, che doveva comunque rimanere principale. (Fattispecie in tema di applicabilità ai conferimenti di immobili destinati ad attività agrituristiche dell'esenzione dall'INVIM e dell'aliquota ridotta dell' imposta di registro previste in rapporto alle aziende agricole).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 1, Legge 05/12/1985 num. 730 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)