Sez. 2, Sentenza n. 7220 del 06/08/1997 (Rv. 506448 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE | Modalità di esercizio previste nel titolo - Turbative, limitazioni, diminuzione di utilità - Individuazione - Riferimento esclusivo al titolo negoziale - Necessità - Spostamento del luogo di esercizio della servitù - Legittimità - Condizioni.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE
In tema di servitù prediali, qualora contenuto e modalità di esercizio risultino espressamente determinati in una convenzione negoziale, il riferimento esclusivo a detto titolo risulterà necessario, in via esclusiva, al fine di valutare e definire gli atti posti in essere, rispettivamente, dai titolari dei fondi dominante e servente, onde accertare l'esistenza di eventuali turbative arrecate alla servitù (nelle forme di una obiettiva diminuzione delle utilità o di insoddisfazione delle esigenze del fondo dominante, od anche di una concreta, negativa incidenza sulle relative modalità di esercizio), ovvero decidere della legittimità, o meno, dello spostamento dell'originario luogo di esercizio, tenuto conto che tale spostamento va indefettibilmente richiesto dal proprietario di uno dei due fondi in via convenzionale o giudiziale, restando esclusa ogni possibilità di unilaterale modificazione di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)